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La disciplina generale dell’avvalimento, nella vigente normativa, è sancita all’art. 89 del d. lgs. 50/2016. Secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 89, l’operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacita’ di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Con riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, data l’incertezza dell’attuale quadro normativo, è opportuno che tale disciplina generale venga letta in combinato disposto con la linea guida Anac “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
La predetta linea guida, nonostante ciò non sia espressamente previsto dal Codice, in ragione della tecnicità dei servizi in esame, prevede ulteriori e specifici requisiti per i professionisti, qualora la partecipazione ad una gara riguardi l’affidamento di incarichi dal valore superiore alla soglia comunitaria, ossia superiore a € 209.000,00. Pertanto, sono necessari:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di gara;
b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Conseguentemente, stando al combinato disposto dell’art. 89, commi 1 e 6 del Nuovo codice, e della linea guida Anac in materia, pare che anche i suddetti requisiti possano essere soddisfatti attraverso l’avvalimento, ossia facendo ricorso ad uno o più ausiliari. Inoltre, per una maggiore completezza dell’istituto in esame, occorre precisare una fondamentale novità rispetto alla precedente normativa: in base a quanto disposto dal comma 9 dell’art. 89 del d. lgs 50/2016, il RUP, in corso d’opera, si accerterà che le prestazioni oggetto di avvalimento siano effettivamente svolte attraverso le risorse umane i mezzi strumentali dell’impresa ausiliaria, in conformità con quanto dichiarato nello stesso contratto di avvalimento.
Rimangono numerose incertezze relativamente a questo istituto, sia per quanto attiene l’ISO e la sua modalità di conferimento in ordine alle capacità tecniche organizzative proprie dell’impresa ausiliaria, sia per quanto attiene le prestazioni inerenti la direzioni dei lavori o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Stando a quanto sopra riportato è evidente che, ad oggi, si riscontrano numerosi dubbi interpretativi, che solamente futuri chiarimenti da parte di Anac e della Giustizia Amministrativa saranno in grado di chiarire.