Formule per simulazione offerta economicamente più vantaggiosa
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Lo Studio Tecnico per gare d’appalto Ing. Vincenzo Gliottone analizza lo sblocca cantieri.
Da ieri, con l’entrata in vigore delle modfiche al Codice dei contratti introdotte dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per importi al di sotto della soglia comunitaria, il criterio di aggiudicazione potrà essere scelto dalla stazione appaltante.
Con le pesanti modifiche introdotte, infatti, all’articolo 36 (rubricato “contratti sotto soglia”) dallo sblocca cantieri, allo stesso articolo è stato aggiunto il comma 9-bis in cui è precisato “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
In verità tale comma 9-bis è stato modificato dalla legge di conversione in legge del decreto-legge e prima di tale conversione e, dunque, dal 19 aprile 2019 al 17 giugno 2019 la scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa doveva essere motivata in quanto nel testo originario c’era tra le parole “ovvero” e “sulla base” l’inciso “, previa motivazione,” cancellato dalla legge di conversione.
In queste condizioni, oggi, le stazioni appaltanti potranno scegliere in maniera del tutto discrezionale uno dei due criteri di aggiudicazione con la precisazione contenuta, appunto nel comma 3 dell’articolo 95 del Codice dei contratti in cui è precisato che devono essere aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assi-stenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all’articolo 50, comma 1 , fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) ;
- b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettu-ra e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro ;
- b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
In atto, quindi, per quanto riguarda i lavori, libertà assoluta di scelta tra i due criteri quello del criterio del minor prezzo e quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Prima dell’entrata in vigore, invece, del decreto-legge n. 32/2019 per utilizzare, nei contratti sotto soglia, il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, era necessario fare riferimento alle previgenti lettere a) e c) del comma 4 dell’articolo 95 del codie dei contratti che erano le seguenti: “a) fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica, la stessa ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’articolo 97, commi 2 e 8; c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se ca-ratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecno-logico o che hanno un carattere innovativo”.
Antecedentemente, quindi, all’entrata in vigore del decreto-legge n. 32/2019, il criterio del minor prezzo era utilizzabile soltanto in particolari casi tutti riportati nell’articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti.
Per ultimo vale la pena ricordare che nel caso di scelta del criterio di aggiudicazione del minor prezzo occorre evidenziare come, per i contratti sotto la soglia comunitaria, con le modifiche introdotte al comma 8 dell’articolo 97 (rubricato “offerte anormalmente basse”, nasce lìobbligo per le stazioni appaltanti di inserire nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del citato articolo 97.